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STATUTO SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE
A.D.O.
ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA
ONLUS
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Denominazione e Sede
Art. 1 - E’ costituita in Verona, in piena autonomia finanziaria ed operativa, una Associazione per l’assistenza domiciliare a pazienti oncologici che opererà con la denominazione:
ASSOCIAZIONE PER L’ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA
con sigla “A.D.O.” ONLUS.
Art. 2 - L'Associazione ha sede in Verona Via Mameli 73/a. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie, uffici e unità operative e in altre località.
Art. 3 - L'Associazione A.D.O. è disciplinata dal presente statuto e svolge la propria attività secondo i principi della legge 266 del 1991 e del D. Lgs. 460 del 1997 e delle leggi statali e regionali che regolano le associazioni di volontariato e Onlus.
Art. 4 - L'Associazione potrà dotarsi di un regolamento, che sarà deliberato dall’assemblea, per disciplinare, nel rispetto dello statuto, alcuni aspetti organizzativi e modi di svolgimento delle attività.
Art. 5 - Lo statuto e l'eventuale regolamento deliberato dall'assemblea vincolano alla loro osservanza i soci dell'Associazione. Essi regolano il funzionamento dell’attività dell'Associazione stessa.
TITOLO II
finalità DELL'ASSOCIAZIONE
Finalità
Art. 6 - L'Associazione A.D.O. Onlus persegue il fine della solidarietà civile, socio-assistenziale, sanitaria. Non persegue fini di lucro ed ha durata illimitata. L’Associazione persegue i suoi fini ispirandosi ai principi e agli indirizzi culturali della Società Italiana di Cure Palliative. L’Associazione opera sul territorio della città e provincia di Verona con possibilità di estendere il proprio ambito di attività in tutto il territorio della Regione Veneto. Può aderire ad associazioni nazionali e regionali che si ispirano ai principi della Società Italiana di Cure Palliative.
Art. 7 - L’Associazione si propone come scopo di:
a) Organizzare i servizi necessari per assistere a domicilio i pazienti affetti da malattie neoplastiche ed altre malattie evolutive irreversibili in fase avanzata, al fine di promuovere la qualità di vita e la dignità del paziente, secondo la filosofia delle Cure Palliative.
b) Sviluppare ed attuare programmi di assistenza domiciliare e di sostegno alle famiglie con la continuativa collaborazione del Medico di medicina Generale ed in armonia con i servizi esistenti della ASL.
c) Coordinare l'attività di équipes interdisciplinari per l'assistenza ai malati.
d) Collaborare nella realizzazione e gestione dell'assistenza con il sistema Sanitario Nazionale, Regionale, con Aziende Sanitarie locali e con eventuali altri enti, istituzioni e strutture pubbliche e private che operano in regime di assistenza protetta.
e) Promuovere per gli operatori: corsi di formazione, aggiornamento e ricerche multidisciplinari nell'ambito delle cure e della assistenza.
f) Promuovere la conoscenza e la divulgazione delle Cure Palliative in campo clinico, culturale e sociale mediante iniziative di studio e ricerca, seminari, convegni, incontri, dibattiti, pubblicazioni, ecc. mirati alle finalità dell'Associazione.
g) Promuovere e realizzare progetti di ricerca scientifica in Medicina Palliativa, anche in collaborazione con altre associazioni o Enti pubblici e privati, finalizzati al miglioramento continuo e misurabile della qualità delle cure erogate.
h) promozione di iniziative tese ad alimentare e incrementare le disponibilità patrimoniali con l'organizzazione di sottoscrizioni, vendita di beni e merci, organizzazione di spettacoli e di ogni altra iniziativa.
TITOLO III
SOCI
Art. 8 - Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci tutti coloro che ne condividono le finalità, sono motivate dallo spirito di solidarietà e mettono a disposizione la loro opera per il perseguimento delle attività dell'Associazione.
I Soci si distinguono in:
Soci Volontari Ordinari: sono le persone fisiche disponibili a partecipare all'attività attraverso una collaborazione personale e continuativa in materia sanitaria e organizzativa comunque rivolta a favorire lo sviluppo dell’Associazione. La loro ammissione, previa domanda, viene deliberata dal Consiglio Direttivo.
Soci Volontari: sono le persone fisiche che prestano attività non continuativa e secondo le finalità dell'Associazione. La loro ammissione, previa domanda, viene deliberata dal Consiglio Direttivo.
La perdita della qualifica di Socio Ordinario e Volontario, deliberata dal Consiglio Direttivo avviene:
- per dimissione;
- per aver cessato da oltre due anni ogni forma di collaborazione.
L'esclusione dei Soci è deliberata, solo per gravi motivi, dall’Assemblea, salvo i casi di urgenza deliberati dal Consiglio Direttivo, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nella prima riunione utile.
I Soci Volontari Ordinari e Volontari partecipano alla vita e alle attività dell’Associazione e hanno voto deliberativo nelle assemblee.
Art. 9 - L’Associazione è aperta a tutti coloro che anche occasionalmente intendono fornire contributi di mezzi e di lavoro non continuativo e intende riconoscere a queste persone un segno concreto dell’apprezzamento per la loro occasionale collaborazione, attribuendo loro la qualifica di:
a) Soci Sostenitori. Sono le persone fisiche che sostengono finanziariamente l’Associazione con contributi economici. La qualifica di sostenitore è limitata all’anno nel quale viene erogato il contributo. I Soci Sostenitori possono partecipare all’attività dell’Associazione ed alle assemblee con voto consultivo non vincolante.
b) Soci Onorari. Sono le persone fisiche alle quali il Consiglio attribuisce tale qualifica, ritenendoli in grado, per qualità, titoli o attività, di fornire all’Associazione un contributo di prestigio. Non hanno diritto di voto né deliberativo, né consultivo.
c) Soci Benemeriti. Sono le persone fisiche, ed enti fondatori ai quali il Consiglio attribuisce tale qualifica in riconoscimento del contributo dato all’Associazione con lasciti, donazioni o attività personali di rilevante entità. La qualifica di benemerito è perpetua, salvo la decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa. Non hanno diritto di voto né deliberativo, né consultivo.
I Soci Sostenitori, Onorari e Benemeriti non possono partecipare a cariche sociali. I Soci Sostenitori, tuttavia, possono essere nominati alla carica di revisore dei conti.
Diritti e doveri
Art. 10 - I soci fondatori, ordinari e volontari della Associazione devono svolgere la loro attività in modo gratuito e senza fini di lucro. E’ previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, nei limiti stabiliti dalla Associazione stessa e dalla previsione della legge in materia.
Art. 11 - Il comportamento dei soci dell’Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, rigore morale.
Art. 12 - Il socio che contravviene agli scopi ed ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previo motivato accertamento.
TITOLO IV
ORGANI E CARICHE DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 13 - Sono organi dell’Associazione:
a) l'Assemblea
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Collegio dei revisore dei conti se nominato
Tutte le cariche sono gratuite.
L'Assemblea
Art. 14 - L’Assemblea è costituita dai Soci Volontari Ordinari e Volontari che abbiano i requisiti di cui all’art. 8. Essa è convocata almeno una volta all’anno ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. L’Assemblea deve inoltre essere convocata, senza indugio, quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi membri. In questo caso può essere discusso il solo argomento posto all’ordine del giorno. L’Assemblea è convocata dal Presidente. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante conferimento di delega ad altro Socio. Ciascun Socio può ricevere una sola delega.
Compiti dell'Assemblea
Art. 15 - L'Assemblea:
a) approva la relazione del Consiglio Direttivo e il bilancio finanziario;
b) elegge ogni tre anni i componenti il Consiglio Direttivo e stabilisce il numero dei componenti il Consiglio stesso.
c) delibera sulla modifica del presente statuto e sullo scioglimento dell’Associazione;
d) approva eventuali regolamenti interni e ne modifica le delibere;
e) delibera sulle proposte avanzate dal Consiglio Direttivo per il raggiungimento dei fini sociali.
L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dagli aventi diritto al voto, in prima convocazione e con qualunque numero, in seconda convocazione. Essa delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Per lo scioglimento dell'Associazione delibera con la presenza ed il voto favorevole di almeno i 3/5 (tre quinti) degli aventi diritto al voto. Le votazioni avvengono per scrutinio segreto quando interessano persone fisiche o quando ne sia fatta richiesta da 1/5 (un quinto) dei votanti. Negli altri casi le votazioni avvengono per alzata di mano. Solamente per lo scioglimento dell’Associazione la votazione verrà fatta per appello nominale.
Il Consiglio Direttivo
Art. 16 - Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri eletti dall’assemblea tra i soci di cui all’Art. 8.
Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, convocata e presieduta dal consigliere più anziano, elegge il Presidente a maggioranza assoluta, il Vicepresidente, e nomina un segretario e un coadiutore amministrativo.
Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo potrà nominare un segretario anche tra persone estranee al Consiglio stesso.
I membri del Consiglio Direttivo saranno investiti dal Presidente di deleghe per specifici settori di attività.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione e amministrazione per il buon funzionamento dell’Associazione e per il conseguimento degli scopi associativi in conformità agli indirizzi indicati dall’assemblea.
E' compito del Consiglio Direttivo fissare annualmente l’importo dell'eventuale quota associativa dei soci.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario.
Esso potrà essere convocato anche quando ne facciano richiesta esplicita almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Al Consiglio Direttivo possono partecipare, invitati dal Consiglio stesso, operatori, esperti, incaricati, senza alcun diritto di voto.
Il Presidente
Art. 17 - Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale.
Compiti del Presidente:
- convoca e presiede l'assemblea;
- convoca il Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti dell’Associazione;
- prende iniziative ritenute urgenti e necessarie per la Associazione, con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo;
- attua le delibere del Consiglio;
- compie i relativi atti giuridici.
In caso di impedimento o assenza temporanea il Presidente è sostituito dal vice-Presidente con gli stessi poteri e prerogative.
Il Segretario cura la gestione dei programmi di attività dell’Associazione e si occupa del buon andamento dell’organizzazione della stessa e cura i verbali e l’archivio.
Il Coadiutore Amministrativo, cura l’amministrazione dell’Associazione e predispone i bilanci da sottoporre all’assemblea.
Art. 18 - Il Consiglio Direttivo, per la progettazione e la realizzazione delle iniziative di cui al precedente articolo 7 commi b)-c)-d)-e)-f)-g), può nominare un apposito Comitato Scientifico del quale potranno far parte anche membri esterni al direttivo stesso.
Art. 19 - I Revisori dei conti possono essere nominati dall’assemblea nel numero di tre. Restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi eleggono tra loro un Presidente.
Al Consiglio dei Revisori dei Conti è demandato il controllo della regolare tenuta della contabilità della Associazione.
Gratuità delle Cariche Associative
Art. 20 - Tutte le cariche associative previste dal presente statuto sono gratuite.
TITOLO V
LE RISORSE ECONOMICHE
Indicazione delle risorse
Art. 21 - L’Associazione provvede ai suoi scopi con le risorse economiche che sono costituite da:
a) beni, immobili e mobili;
b) contributi della Regione e degli Enti Locali deputati;
c) contributi di Enti e di Privati;
d) donazioni e lasciti;
e) rimborsi;
f) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
g) eventuali quote associative;
h) ogni altro tipo di entrate.
Utilizzazione delle risorse
Art. 22 - Tutte le risorse economiche che comunque pervengano all’Associazione devono essere utilizzate solo per il raggiungimento dei fini sociali.
I Beni
Art. 23 - I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione, e sono ad essa intestati.
I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi sono dati in comodato all’Associazione stessa.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli aderenti.
Erogazioni – Donazioni – Lasciti
Art. 24 - Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
Rimborsi
Art. 25 - I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei rimborsi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
Proventi derivanti da attività marginali
Art. 26 - I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi che devono essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
TITOLO VI
IL BILANCIO
Il bilancio consuntivo e preventivo
Art. 27 - Il bilancio dell’Associazione è annuale, e comprende il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Il bilancio è sottoposto all’assemblea per l’approva-zione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Formazione e contenuto del bilancio
Art. 28 - Il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
Il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo.
Esso contiene, suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate.
Controllo sul bilancio
Art. 29 - Il bilancio, consuntivo e preventivo, è controllato dal Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.
Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all’Assemblea.
Approvazione del bilancio
Art. 30 - Il bilancio consuntivo è approvato dall’assemblea con la maggioranza di cui all’art. 15 del presente statuto.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione entro dieci giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
Il bilancio preventivo è approvato dall’assemblea con la maggioranza di cui all’art. 15 del presente statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’Associazione entro dieci giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
TITOLO VII
LE CONVENZIONI
Deliberazione delle convenzioni
Art. 31 - Le convenzioni tra l’Associazione ed altri enti e soggetti, sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell’Associazione.
Art. 32 - La convenzione è stipulata dal Presidente dell’Associazione.
Attuazione della convenzione
Art. 33 - Il Presidente fissa le modalità di attuazione della convenzione quando non abbia già provveduto il Consiglio Direttivo.
TITOLO VIII
DIPENDENTI E COLLABORATORI
Dipendenti
Art. 34 - L’Associazione può assumere dei dipendenti.
I rapporti tra l’Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.
I dipendenti impiegati in attività assistenziali sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.
Collaboratori di lavoro autonomo
Art. 35 - L’Associazione (per sopperire a specifiche esigenze) può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomi nei limiti previsti dalla legge.
I rapporti tra l’Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.
TITOLO IX
LA RESPONSABILITà
Responsabilità ed assicurazione degli aderenti
Art. 36 - Gli aderenti all’Associazione, che svolgono specifica attività di volontariato, sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.
Responsabilità dell’organizzazione
Art. 37 - L’Associazione risponde con i propri beni dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
TITOLO X
RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI PRIVATI
Rapporti con gli altri Enti e Soggetti
Art. 38 - L’Associazione coopera con altri soggetti privati e pubblici per lo svolgimento delle finalità di solidarietà.
TITOLO XI
CLAUSOLE CONCLUSIVE
Durata dell’Associazione e destinazione del patrimonio
Art. 39 - L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
In caso di scioglimento il patrimonio che si renderà disponibile sarà devoluto ad Enti o Associazioni che operano nel settore dell’assistenza domiciliare oncologica ispirandosi ai principi della Società Italiana di Cure Palliative e che, soddisfatte tutte le obbligazioni dell’Associazione, lo utilizzeranno a fini assistenziali.
Firmato : Massimo Gastaldo (Presidente ADO)
Firmato : Maurizio Marino (Notaio)
Verona, 21 Maggio 2008
Associazione A.D.O.
Assistenza Domiciliare Oncologica ONLUS
Via Goffredo Mameli, 73/a
37134 VERONA (VR)
Tel. e Fax : 0458350910 - E-Mail : ass.ado@tiscalinet.it